REGOLAMENTO ATTUATIVO

Certifichiamo con competenza nel pieno rispetto della norma

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE UNITARIA DEI 9 MACROSETTORI

VISTO l’articolo 76, comma 1, lett. a) – c), del decreto legislativo n. 276 del 2003, che indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento;
VISTO l’articolo 78, comma 2, lett. a) – d) – c), e comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che detta i principi generali delle procedure di certificazione;
VISTO l’articolo 81 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che disciplina l’attività di assistenza e consulenza alle parti;
VISTO l’articolo 84 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che disciplina la certificazione di taluni modelli
organizzativi del lavoro e segnatamente dei contratti di appalto e somministrazione;
CONSIDERATO che gli Enti Bilaterali in sigla E.F.E.I., EFEI ITALIA, E.N.B.L.I., E.N.B.L.I.S., E.BI.AGRI., E.B.SA.P., EN.BI.VI.SI., E.BI.TUR., E.N.B.L.I.T., E.N.B.L.I.P., E.N.B.L.I.C., E.N.B.L.I.A., hanno concluso una convenzione tra di loro istituendo la Commissione unitaria di Certificazione denominata “Commissione di Certificazione Unitaria dei 9 macrosettori”;
RITENUTO, di dover adottare un regolamento interno che disciplini e renda pubbliche la procedura di certificazione e le modalità di funzionamento della Commissione stessa;
tutto ciò premesso i Presidenti degli Enti Bilaterali E.F.E.I., EFEI ITALIA, E.N.B.L.I., E.N.B.L.I.S., E.BI.AGRI., E.B.SA.P., EN.BI.VI.SI., E.BI.TUR., E.N.B.L.I.T., E.N.B.L.I.P., E.N.B.L.I.C., E.N.B.L.I.A. costituenti di fatto l’Assemblea dei presidenti della Commissione di Certificazione Unitaria dei 9 macrosettori

APPROVANO, nella seduta del 12 ottobre 2017 e con votazione unanime, le implementazioni per l’adozione del presente regolamento.

REGOLAMENTO

ART. 1 (COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE)
1. Ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettera a) – c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in seguito denominato “decreto legislativo”), è istituita la Commissione di certificazione tra gli Enti Bilaterali E.F.E.I., EFEI ITALIA, E.N.B.L.I., E.N.B.L.I.S., E.BI.AGRI., E.B.SA.P., EN.BI.VI.SI., E.BI.TUR., E.N.B.L.I.T., E.N.B.L.I.P., E.N.B.L.I.C., E.N.B.L.I.A. di seguito denominati “Enti Bilaterali”, composta dai presidenti degli Enti Bilaterali di cui sopra e da soggetti designati tra coloro che sono in possesso di specifiche competenze tecnico-giuridiche, designati dagli organi degli Enti Bilaterali e di cui al verbale di approvazione ed adozione del presente Regolamento.
2. Il numero dei componenti della Commissione di Certificazione può essere aumentato con delibera degli organi degli Enti Bilaterali. L’incarico di componente della Commissione di Certificazione dura tre anni ed è
rinnovabile. L’incarico a componente della Commissione può essere revocato con provvedimento motivato da
parte degli organi degli Enti Bilaterali. Nel caso di revoca o di rinuncia da parte di taluni dei componenti della Commissione di Certificazione gli organi degli Enti Bilaterali provvederanno alla sua sostituzione con propria delibera.
3. La Commissione nomina nel suo interno il Presidente, il Segretario e può nominare uno o più Vice Presidenti.
4. La Commissione è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza da uno dei Vice Presidenti. Essa, inoltre, può dotarsi di una o più Commissioni istruttorie, a seconda delle convenzioni di volta in volta stipulate con soggetti pubblici o privati, individuali o collettivi. Compito di dette Commissioni è quello di svolgere tutte le attività istruttorie, preliminari alla attività di vera e propria certificazione degli schemi contrattuali, e di garantire una assistenza attiva alle parti negoziali e alla Commissione di Certificazione con sede in Roma via Appia Nuova n. 612.
5. In relazione al carico di lavoro della Commissione, riferibile sia al numero delle istanze sia al grado di complessità e di difficoltà dei casi prospettati, ed alla necessità di assicurare il rispetto del termine di legge per la conclusione dei procedimenti di certificazione, il Presidente della Commissione può costituire una o più sotto-Commissioni di certificazione che saranno presedute da un vice presidente.
6. Per la nomina dei membri supplenti per i casi di assenza o di impedimento (temporaneo o definitivo) provvede il Presidente della Commissione con proprio provvedimento. Per la sostituzione del Segretario e del Vice Presidente il Presidente deve scegliere tra i membri ordinari. Il Presidente non può essere sostituito, se non nei casi di cui all’art. 6, comma 2 del presente regolamento, e comunque soltanto da soggetti in possesso delle competenze tecniche necessarie per rispondere alle esigenze di valutazione dei rapporti contrattuali portati all’attenzione della Commissione.
7. Alle riunioni della Commissione, a titolo meramente consultivo, possono partecipare tutte le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento. A tale fine, la prima seduta della Commissione non può avvenire se non sono trascorsi 3 giorni liberi dall’inizio del procedimento. Della possibilità di partecipare alle riunioni della Commissione va data puntuale informazione nella comunicazione di cui all’articolo 78, comma 2, lett. a) del decreto legislativo.
8. La Commissione Unitaria dei 9 Macrosettori, può aprire Commissioni Istruttorie territoriali siano esse regionali, provinciali o zonali.

Art. 2 (SEDE)
1. La Commissione ha sede ad ogni effetto presso l’EFEI – Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione, con sede in Roma, via Appia Nuova n. 612.

Art. 3 (SOTTO-COMMISSIONI)
1. Ciascuna sotto-Commissione ha compiti autonomi di certificazione e si compone di almeno 4 (quattro) membri tra quanti designati dagli organi degli Enti Bilaterali. E’ presieduta dal Presidente della Commissione di Certificazione o da un Vice Presidente.
2. Saranno istituite le Commissioni Istruttorie in sede territoriale in tutte le Province italiane queste ultime saranno composte di tre (3) membri, la presidenza delle stesse viene affidata ad un membro della Commissione di
Certificazione che procede a sottoporre la votazione per l’elezione del Vice Presidente ed il Segretario. Le
Commissioni Istruttorie territoriali hanno l’obbligo di segnalare le istanze di certificazione oltre alla DTL anche alla Commissione di Certificazione Nazionale.

Art. 4 (COMMISSIONI ISTRUTTORIE)
1. La Commissione istruttoria, ha compiti esclusivamente istruttori e non deliberativi; provvede in particolare all’esame delle istanze assegnatele a tal fine dal Presidente ed alla predisposizione e verbalizzazione di osservazioni e proposte da sottoporre alla Commissione, nonché, all’occorrenza, alla prestazione dell’attività di consulenza e assistenza di cui all’articolo 81 del decreto legislativo; può altresì essere incaricata dal Presidente di espletare l’audizione delle parti o il sopralluogo in sito, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, redigendone verbale e riferendone per i seguiti in Commissione.
2. La Commissione Istruttoria, esamina i documenti relativi ai contratti sottoposti ad istanza di certificazione ed al termine dei propri lavori prepara una relazione per la Commissione di Certificazione, la relazione viene portata in Commissione di Certificazione dal Presidente della Commissione Istruttoria che ne illustra il contenuto. I professionisti componenti della Commissione Istruttoria quali, per i tecnici esperti in materia di sicurezza (Ingegneri Periti Architetti Geometri) ed esperti nella consulenza del lavoro (Commercialisti Consulenti del lavoro Avvocati) e, di cui questi ultimi meglio individuati nella Legge 12/79 art. 1, devono essere iscritti presso i loro rispettivi Albi Professionali con un’anzianità di iscrizione di almeno 5 anni.

Art. 5 (SUPPORTI TECNICI)
1. La Commissione di certificazione si avvale dei supporti tecnici e logistici messi a disposizione dagli Enti Bilaterali. In particolare: idoneo locale per le riunioni e le audizioni; responsabile organizzativo e personale amministrativo per coadiuvare il Segretario, il Vice Presidente e il Presidente; apparecchiature ed impianti informatici, telefonici e di riproduzione e relativi collegamenti, accessi e programmi; indirizzo di posta elettronica, sito internet e link espressamente dedicato alla attività di certificazione; documentazione legislativa, giurisprudenziale, amministrativa e scientifica inerente alle materie di competenza, banche dati informatiche.

Art. 6 (VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERE)
1. Ai fini della validità delle sedute della Commissione ovvero della sotto-Commissione è richiesta la presenza del
Presidente (o del Vice Presidente in caso di impedimento del Presidente) e di almeno 3 (tre) membri.
2. Il Presidente può essere sostituito solo in caso di rinuncia, di impedimento oggettivo non compatibile con la chiusura del procedimento nei termini di legge di cui all’art. 78, comma 2, lett. b) del decreto legislativo e di conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del presente regolamento. La sostituzione del Presidente è deliberata dagli organi dell’Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione,.
3. La Commissione delibera a maggioranza dei propri membri. In caso di parità, decide il Presidente della
Commissione.

Art. 7 (NORME RELATIVE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE)
1. Sono membri della Commissione i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, del presente regolamento.
2. Tutti i membri della Commissione di Certificazione e delle Commissioni istruttorie sono tenuti ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della rispettiva Commissione che ineriscano alla trattazione, discussione o decisione di pratiche di certificazione che possano coinvolgere interessi propri, ovvero: di loro parenti entro il quarto grado o conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano rapporti commerciali, di prestazione d’opera professionale o di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato; di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti. Essi si asterranno altresì in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Nei casi sopra menzionati l’interessato comunicherà preventivamente la propria motivata astensione al Presidente, che provvederà, di conseguenza, disponendo per la sostituzione dell’astenuto con un supplente.
3. Oltre ai membri della Commissione, che accedono alla documentazione inerente l’attività della Commissione senza particolari formalità, tutte le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del
procedimento hanno facoltà di accedere alla suddetta documentazione e di prenderne visione, previa richiesta
scritta al Presidente, che adotterà le disposizioni del caso.

Art. 8 INVIO CHECK LIST E RACCOLTA DOCUMENTI
Alla richiesta di informazioni relativamente alla certificazione dei contratti di appalto/subappalto viene inviato un elenco di documenti da produrre assieme alla istanza di certificazione, vista l’esperienza pregressa e data la quantità e particolarità dell’insieme di documenti da produrre sistematicamente vengono sempre superati i 30 giorni previsti dalla norma per l’emissione del provvedimento dal momento in cui viene presentata l’Istanza provocando ulteriori disagi e lavorazione suppletiva aumentando la burocrazia dell’espletamento di quanto previsto dalla norma, la Commissione Unitaria dei 9 Macrosettori ha deliberato di non dare avvio alla presentazione dell’Istanza di Certificazione e quindi dell’iter certificatorio almeno fino a quando non venga prodotta tutta la documentazione richiesta con l’informativa iniziale inviata dopo la richiesta di informazioni. Pertanto la presentazione dell’Istanza sarà presa in considerazione solamente dopo aver ottemperato a tale richiesta onde evitare ulteriori interruzioni e lungaggini nell’iter certificatorio e riunioni suppletive della commissione aumentando i costi da supportare per la certificazione di taluni provvedimenti non previsti ad un eventuale quotazione iniziale.

Art. 9 RILASCIO DI ATTESTAZIONE PROVVISORIA AD USO INTERNO
Qualora venga richiesto alla Commissione di poter dimostrare di aver intrapreso una serie di azioni e di contatti con la Commissione stessa al fine di poter certificare taluni Contratti di Appalto/Subappalto è possibile richiedere, con motivazioni precise, il rilascio di un provvedimento provvisorio emesso in base alla documentazione pervenuta, anche se incompleta, tale provvedimento viene rilasciato solo ad uso interno e sullo stesso viene applicata una marca da bollo non superiore ad €. 2,00 solamente per comprovare la data certa. Tale provvedimento non produce alcun effetto civile, penale, amministrativo, previdenziale, fiscale ma intende solamente attestare che la Commissione sta prendendo in esame la documentazione prodotta e che in caso di completamento della stessa si procederà a dare inizio con l’iter certificatorio accogliendo l’istanza di certificazione ed inviandola alla DTL.

Art. 10 (ISTANZA DI CERTIFICAZIONE)
1. L’istanza di avvio della procedura di certificazione, formulata congiuntamente dalle parti interessate, è redatta per iscritto in conformità ai modelli approvati dalla Commissione e secondo le istruzioni pubblicate fornite dagli Enti
Bilaterali.
2. Le istanze difformi dai modelli sono comunque ricevibili purché, a giudizio della Commissione, rispondano ai requisiti di legge e del presente regolamento.

Art. 11 (REQUISITI ESSENZIALI DELL’ISTANZA)
1. Sono requisiti essenziali dell’istanza di certificazione:
a) l’esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell’azienda interessata;
b) l’indicazione della natura giuridica e del tipo del contratto per il quale si richiede la certificazione e della
specifica qualificazione negoziale delle parti;
c) l’indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;
d) l’allegazione di copia del contratto (o di sua bozza), contenente i dati anagrafici e fiscali delle parti;
e) la dichiarazione esplicita che non vi sono altri procedimenti certificatori e/o ispettivi pendenti su questi ultimi oggetto dell’istanza di certificazione, che non sono stati emessi precedenti provvedimenti ispettivi o di diniego di certificazione sulla medesima istanza, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti, l’allegazione di copia degli stessi;
f) la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l’indicazione della legale qualità dei firmatari;
g) l’allegazione di copia del documento di identità dei firmatari.

Art. 12 (PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA)
1. L’istanza di certificazione, completa degli allegati, è presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero – ove venga attivata dalla Commissione – secondo una
procedura telematica o anche mediante consegna a mano. In quest’ultimo caso ne verrà rilasciata ricevuta.
Dalla data di ricezione della istanza ovvero della documentazione integrativa richiesta decorre il termine di cui all’articolo 78, comma 2, lett. b), del decreto legislativo.
2. Il procedimento deve essere portato a termine entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’istanza, ovvero dal ricevimento dell’ulteriore documentazione che venga richiesta dalla Commissione. Il termine di 30 (trenta)
giorni di cui sopra si intende sospeso nel periodo feriale, che viene concordato dal 1° al 7 gennaio, dal 1°
agosto al 1° settembre e dal 23 al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13 (COMUNICAZIONE ALLA DTL, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE)
1. Non appena pervenuta l’istanza di certificazione, viene comunicato alla Direzione Territoriale del Lavoro l’inizio del procedimento ai sensi e agli effetti di cui all’articolo 78, comma 2, lett. a) del decreto legislativo. Tuttavia, ai medesimi effetti, qualora la Commissione voglia richiedere alle parti interessate una documentazione integrativa, la comunicazione è rinviata al momento di ricezione della relativa documentazione.
2. Ai sensi dell’articolo 78, comma 2, lettera a) del decreto legislativo, e fermo restando quanto disposto dall’articolo
7, comma 3, del presente regolamento in merito all’accesso alla documentazione da parte dei soggetti pubblici interessati, alla Direzione provinciale del lavoro viene fornita comunicazione «dell’inizio del procedimento» con indicazione delle parti e della loro sede, residenza o domicilio, oltre che della data di ricevimento dell’istanza da
parte della Commissione e della data in cui tale istanza sarà discussa.
3. L’eventuale richiesta di documentazione integrativa deve essere spedita dalla Commissione alle parti interessate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell’istanza. La segreteria della Commissione acquisisce il fascicolo e provvede a registrare gli estremi dell’istanza in un registro informatico appositamente istituito, nel quale viene elencata la documentazione afferente e vengono annotate tutte le successive fasi procedurali. La conservazione dei contratti certificati e dei relativi fascicoli potrà avvenire attraverso idonee modalità di archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ferme restando le corrispondenti registrazioni informatiche, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali ivi contenuti a mente della vigente normativa. Il termine minimo di conservazione dei contratti e della relativa documentazione di cui all’articolo
78, comma 3, del decreto decorre dalla data di estinzione del rapporto giuridico costituito mediante il contratto oggetto di certificazione. Detta conservazione avviene presso gli uffici della Commissione di Certificazione, e ha la durata di cinque anni dalla data di estinzione del contratto certificato. A tal fine, le parti che hanno fatto richiesta di certificazione sono tenute a comunicare alla Commissione la data di estinzione del rapporto.

Art. 14 (VAGLIO PRELIMINARE)
1. Il Presidente, nel rispetto dell’ordine cronologico determinato dalla data di presentazione, procede alla valutazione della regolarità e completezza delle istanze ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento e, qualora le stesse risultino irregolari o carenti, provvede a richiedere alle parti le integrazioni del caso, comunicando loro la contestuale sospensione del termine di cui all’articolo 78, comma 2, lett. b) del decreto legislativo.

Art. 15 (CALENDARIZZAZIONE DEI LAVORI E AUDIZIONE DELLE PARTI)
1. Il Presidente, verificata la regolarità e completezza delle istanze ovvero acquisite le necessarie integrazioni, redige il calendario dei lavori della Commissione, fissando le date delle sedute ed inserendovi le istanze stesse. A tal fine tiene conto del numero e del grado di complessità delle domande pervenute, della eventuale opportunità di prevederne la trattazione in più sedute, della distribuzione del carico di lavoro a una o più sotto-Commissioni ai sensi degli articoli che precedono e della necessità di concludere il procedimento nei termini di legge, salvo quanto previsto dall’articolo 10 del presente regolamento. Ove necessario, provvede quindi senza indugio a convocare le parti per l’audizione dinanzi alla Commissione di certificazione ovvero alla Commissione istruttoria, indicando la data e l’ora stabilite. La comunicazione del calendario delle sedute con l’indicazione delle relative pratiche rivolta alla Direzione Territoriale del Lavoro ha valore di comunicazione di inizio del procedimento ai sensi dell’articolo 78, comma 2, lett. a) del decreto legislativo e può essere effettuata tramite fax o posta elettronica certificata.

Art. 16 (CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI E COMUNICAZIONI)
1. Il Presidente convoca la Commissione o, se del caso, la sotto-Commissione comunicando ai membri ordinari, a mezzo posta, a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica ai rispettivi recapiti, la data della seduta e l’elenco delle pratiche inserite nell’ordine del giorno. Ai fini dell’eventuale esercizio della facoltà di presentare osservazioni di cui all’articolo 78, comma 2, lett. a), del decreto legislativo, nella comunicazione del calendario della seduta inviata alla Direzione Provinciale del Lavoro interessata viene indicata espressamente la possibilità di partecipare ai lavori della Commissione e di accedere ai contratti e a ogni altra documentazione ai sensi e secondo le procedure di cui all’articolo 7, comma 3, del presente regolamento.
2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione della Commissione o sotto-Commissione da parte di un membro ordinario, questo provvederà direttamente a darne comunicazione al Presidente della Commissione ed al
Segretario, che, qualora non risulti raggiunto il numero minimo di membri richiesto dall’articolo 6 comma 1 del
presente regolamento ai fini della validità delle sedute e delle delibere, disporrà il rinvio della seduta.

Art. 17 (RELATORI)
Salvo quanto previsto dall’articolo 4 del presente regolamento, il Presidente, dopo un sommario esame delle istanze, nomina per ciascuna pratica il relatore che funge anche da Presidente della Commissione Istruttoria relativa alla
specifica pratica. Il relatore predispone, per ciascuna istanza pervenuta e sentita la Commissioni istruttoria che presiede, una apposita scheda riepilogativa, nella quale sono riportate note illustrative in merito alla ricognizione della documentazione presentata e, in particolare, alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal presente regolamento.

Art. 18 (AUDIZIONE DELLE PARTI)
1. Le parti possono intervenire all’audizione mediante un proprio rappresentante solo in caso di effettiva, assoluta e comprovata impossibilità di presenziarvi personalmente, con esclusione di qualsiasi facoltà discrezionale in capo all’interessato medesimo. A tal fine, la parte impossibilitata comunica le motivazioni del caso, con l’eventuale documentazione probatoria, al Presidente, che decide per l’ammissione del rappresentante o per il rinvio, dandone atto nel verbale della seduta della Commissione. Il rappresentante interviene munito di apposito atto di delega, specificamente riferito all’audizione, corredato da fotocopia del documento di identità proprio e del rappresentato, che vengono acquisiti agli atti. A tal fine non sono idonei gli eventuali poteri di rappresentanza conferiti con procura generale. A completamento dell’audizione verrà compilato apposito verbale.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente alla rappresentanza volontaria. In nessun caso può essere delegata l’altra parte o il rappresentante o l’assistente dell’altra parte. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma comporta l’improcedibilità dell’istanza con la conseguente automatica sospensione del termine di cui all’articolo 78, comma 2, lettera b) del decreto legislativo. In tal caso la Commissione può deliberare il rinvio dell’audizione ad una successiva seduta e disporre il rinnovo della convocazione delle parti. In nessun caso l’assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti.
3. All’audizione delle parti provvedono le commissioni istruttorie.

Art. 19 (DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONI)
1. Completata la fase istruttoria, i membri della Commissione o della sotto-Commissione, udito il relatore, deliberano a maggioranza sulla sussistenza dei presupposti che consentono la certificazione del contratto allegato all’istanza. Il provvedimento è conforme alla deliberazione ed alle motivazioni espresse. Di tutte le attività della Commissione viene redatto verbale, a cura della segreteria e sotto la direzione del Presidente. A tal fine il Segretario presenzia a tutte le sedute della Commissione.

Art. 20 (PROVVEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE)
1. Sia il provvedimento di certificazione che quello di diniego, per loro natura, devono essere necessariamente motivati e contenere l’indicazione dell’autorità presso la quale è possibile presentare il ricorso e del termine per
presentarlo. Il provvedimento di certificazione deve indicare espressamente gli effetti civili, amministrativi,
previdenziali o fiscali del contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione. Il verbale di audizione delle parti, ove presente, e il resoconto dell’attività svolta dalla Commissione o dalla sotto-Commissione vengono allegati al provvedimento adottato e sono parte integrante dello stesso provvedimento. I provvedimenti di certificazione o di diniego contengono per relationem tutte le fasi del procedimento e, per quanto attiene la motivazione, indicano anche gli elementi fondamentali di valutazione utilizzati.
2. Il provvedimento di certificazione o di diniego viene redatto in forma scritta in triplice originale: uno rimane agli atti d’ufficio e deve essere conservato per il periodo previsto dall’articolo 78, comma 3 del decreto legislativo, mentre gli altri due vengono consegnati o trasmessi alle parti che hanno sottoscritto l’istanza di certificazione.

Art. 21 (ITER PROCEDURALE)
Al fine di riassumere e schematizzare l’iter procedurale che la Commissione di Certificazione segue per espletare i suoi lavori fino alla Certificazione o al diniego della stessa viene riassunto il suo operato in questo schema:

1 fase
– alla richiesta di certificazione vengono inviati i moduli per la presentazione dell’istanza completi della descrizione dettagliata di come compilare gli stessi e una check list documentale relativa ai documenti da raccogliere ed inviare alla Commissione;
– Invio del Regolamento della Commissione da restituire timbrato e firmato per accettazione dalle parti che intendono sottoporre il contratto;
– Definizione delle integrazioni documentali da produrre prima di accogliere l’Istanza e dare inizio all’iter certificatorio;
– Su richiesta: eventuale rilascio del provvedimento provvisorio ad uso interno;
– Invio del modulo per effettuare il pagamento all’Ente Bilaterale di competenza della quota relativa alle spese di istruttoria.

2 fase
– dopo il ricevimento: dei documenti richiesti richiamati dalla check list documentale, del Regolamento della Commissione controfirmato e timbrato dalle parti che intendono sottoporre il contratto alla certificazione, della ricevuta dell’effettuato pagamento relativa alle spese di istruttoria, il Segretario della Commissione su mandato
del Presidente convoca la Commissione Istruttoria;
– Esame della documentazione da parte della Commissione Istruttoria ed eventuale richiesta di ulteriore integrazione documentale;
– Definizione della necessità di un sopralluogo;
– In base alla complessità del procedimento di certificazione relativo al contratto sottoposto viene redatto il
Preventivo di spesa, da inviare alle parti, lo stesso deve essere restituito per accettazione alla Commissione.

3 fase
– ricevuti i documenti oggetto della eventuale richiesta di integrazione da parte della Commissione Istruttoria, ritornato il preventivo di spesa firmato per accettazione dalle parti che intendono sottoporre il contratto alla certificazione, il Segretario della Commissione su indicazione del Presidente procede all’invio della richiesta di Istanza di Certificazione.

4 fase
– l’inizio del procedimento viene comunicato alla Direzione territoriale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti, calendarizzando il sopralluogo da effettuare in sito;
– alla ricezione della presentazione dell’Istanza di Certificazione la stessa viene inviata alla Direzione Territoriale del Lavoro della Provincia di competenza;
– viene calendarizzato il sopralluogo da effettuare in sito, ed anche questo comunicato alla DTL;
– successivamente al sopralluogo viene calendarizzata la riunione della Commissione di Certificazione, anche di questa viene inviata comunicazione alla DTL.

5 fase
– si riunisce la Commissione di Certificazione che udita la relazione del Presidente della Commissione Istruttoria passa al riesame della documentazione e apre il confronto fra i membri, terminato il confronto, soddisfatta ogni richiesta dei membri della stessa, si procede emettendo il verdetto sulla fattibilità o meno di certificare il contratto oggetto della Istanza in discussione;
– La decisione finale viene verbalizzata e viene dato mandato al Segretario della Commissione di Certificazione di emettere il Certificato.

6 fase
– Preparazione del Certificato;
– Ricevuto il pagamento relativo al preventivo di cui alla 3 fase viene emesso il Certificato;
– Viene effettuato l’invio del Certificato in originale alle Parti, una copia viene conservata nell’archivio della
Commissione.

N.B.
Ogni comunicazione deve essere effettuata tramite Posta Elettronica Certificata o Raccomandata con
Ricevuta di Ritorno.

Art. 22 (ESECUTIVITA’ DEL REGOLAMENTO)
1. Il presente regolamento, adottato dagli Enti Bilaterali E.F.E.I., EFEI ITALIA, E.N.B.L.I., E.N.B.L.I.S., E.BI.AGRI., E.B.SA.P., EN.BI.VI.SI., E.BI.TUR., E.N.B.L.I.T., E.N.B.L.I.P., E.N.B.L.I.C., E.N.B.L.I.A., in data 12 ottobre 2017, come da verbale agli atti, verrà pubblicato nei siti internet e trasmesso, per opportuna conoscenza, alla DTL.
2. Il presente regolamento, immediatamente esecutivo, viene consegnato in copia ai membri della Commissione e verrà diffuso a cura della Commissione stessa.

Art. 23 (ALLEGATI)
Allegati al presente Regolamento e parte integrante dello stesso sono i seguenti allegati:
a) Modulo per la presentazione della Istanza Volontaria
b) Modulo per la presentazione della Istanza Obbligatoria
c) Modulo assunzione responsabilità delle parti (solo volontaria)
d) Check list documentale
e) Modulo pagamento spese di Istruttoria f) Modulo preventivo per la Certificazione g) Fac simile Certificato

IL PRESIDENTE
Daniele Gregorio Scalise

IL SEGRETARIO
David Conti