Le certificazioni dei contratti di lavoro e di appalto e/o subappalto possono essere volontarie o obbligatorie.
La certificazione è obbligatoria nell’ambito degli ambienti sospetti di inquinamento e confinati ex D.P.R. n. 177/11.
Il D.P.R. n. 177/2011 ha innalzato il livello della qualificazione delle imprese che si trovano ad operare nel delicato settore degli ambienti sospetti di inquinamento e confinati.
Tra le varie misure introdotte la normativa in parola ha disposto, all’art. 2, co. 1°, lett. c), l’obbligo della certificazione preventiva, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D. Lgs. 276/03, delle tipologie contrattuali diverse dal lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato utilizzate per espletare siffatte attività lavorative ovvero degli appalti e/o subappalti (ove consentito dal committente).
Prima di analizzare come si sviluppa in concreto la procedura di certificazione in parola, è necessario svolgere una breve premessa sull’istituto della certificazione dei contratti al fine di comprenderne meglio caratteristiche, finalità e risvolti applicativi.
La certificazione dei contratti, introdotta dal D. Lgs. 276/03 e recentemente modificata dalla L. 183/10 (c.d. Collegato Lavoro), nasce come strumento volto essenzialmente con finalità deflattiva del contenzioso giudiziario in materia di lavoro, nonché dell’attività ispettiva in senso stretto anche alla luce di quanto disposto dalla Direttiva del Ministro del Lavoro del 18/09/2008.