I LAVORI DELLA COMMISSIONE

Certifichiamo con competenza nel pieno rispetto della norma

Le Commissioni di certificazione svolgono funzioni di:

– certificazione dei contratti di lavoro (articolo 75, D.lgs. n. 276/2003), finalizzata a dare certezza alla qualificazione dei rapporti di lavoro;
– certificazione dei contratti di appalto (articolo 84, D.lgs. n. 276/2003), finalizzata a distinguere tra appalto lecito e somministrazione irregolare;
– certificazione dell’atto di deposito e del contenuto dei regolamenti interni delle cooperative, finalizzata a certificare le tipologie di rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci lavoratori (articolo 83, D.lgs. n. 276/2003);
– certificazione delle rinunce e transazioni aventi ad oggetto i diritti derivanti da un rapporto di collaborazione ad progetto già in essere (articolo 68, D.lgs. n. 276/2003), finalizzata a rendere inoppugnabili, ex articolo 2113 c.c., tali atti;
– certificazione delle rinunce e transazioni aventi ad oggetto i diritti derivanti da un rapporto di lavoro, finalizzata a rendere inoppugnabili, ex articolo 2113 c.c., tali atti (articolo 82, D.lgs. n. 276/2003);
– consulenza e assistenza alle parti contrattuali, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro (articolo 81, D.lgs n. 276/2003);
– tentativo facoltativo di conciliazione di cui all’art. 410 e ss. c.p.c., come modificati dall’art. 31 L. n. 183/2010;
– certificazione obbligatoria delle clausole compromissorie in arbitrato di cui all’art. 808, 412 e 412 quater c.p.c., come disposto dall’art. 31, c. 10, L. 183/2010;
– l’assistenza e consulenza delle parti nella predisposizione di contratti individuali ove siano tipizzati giusta causa e di giustificato motivo di licenziamento;
– istituzione di camere arbitrali, anche unitarie mediante convenzioni, secondo quanto disposto dall’art. 31, c. 12, L. n. 183/2010;
– tentativo di conciliazione in caso di ricorso giurisdizionale contro la certificazione del contratto di lavoro, come previsto dal c. 4 dell’artico¬lo 80 del. Dlgs 276/2003;
– certificazione dei modelli di organizzazione e gestione delle imprese, anche con riguardo alla materia della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Le Commissioni di certificazione hanno il potere di svolgere:

– attività di consulenza e assistenza alle parti contrattuali sia al momento della stipulazione del contratto di lavoro sia, successivamente, per eventuali modifiche concordate in sede di attuazione del rapporto;
– attività di certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.
– attività di conciliazione delle controversie ai sensi dell’articolo 410 c.p.c.

Gli effetti del provvedimento di certificazione permangono, anche nei confronti dei terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, un eventuale ricorso giurisdizionale. Nei confronti dell’atto di certificazione, sia le parti che i terzi che ne abbiano interesse possono proporre ricorso giurisdizionale soltanto per vizi del consenso, per erronea qualificazione del rapporto o per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Il ricorso al giudice ordinario deve obbligatoriamente essere preceduto da un tentativo di conciliazione da svolgersi avanti alla commissione che ha certificato l’atto.
La competenza della Commissione di certificazione unitaria è estesa all’intero territorio nazionale.